EUDR · Situazione aggiornata

Rinvio EUDR: scadenze in vigore e ultime news

Non c'è un nuovo rinvio. Il regolamento UE sulla deforestazione si applica dal 30 dicembre 2026 alle grandi e medie imprese e dal 30 giugno 2027 alle micro e piccole imprese.

Aggiornato al 23 settembre 2026

Le scadenze che restano valide

30 dic 2026
Grandi e medie imprese, oltre alle micro e piccole imprese già soggette al regolamento UE sul legno.
30 giu 2027
Micro e piccole imprese.
30 dic 2027
Nuovi prodotti inclusi: caffè solubile, alcuni derivati dell'olio di palma e lingue di bovini congelate.

La data limite non cambia: i terreni da cui proviene il prodotto non devono essere stati deforestati dopo il 31 dicembre 2020.

Un nuovo rinvio dell'EUDR?

Ad oggi non c'è alcuna proposta di un nuovo rinvio.

Nel riesame del 4 maggio 2026 la Commissione europea ha mantenuto le date e ha concluso che non è opportuno proporre ulteriori modifiche al testo del regolamento, per dare certezza del diritto alle imprese. Ha preferito semplificare per altre vie: nuovi orientamenti e FAQ, miglioramenti al sistema di informazione e due banche dati pubbliche, una con la normativa pertinente di ciascun paese produttore e una con i sistemi di certificazione, che prevede di lanciare prima di dicembre 2026.

L'unica proposta in corso risale a settembre 2026: escludere la Guyana francese dall'ambito di applicazione del regolamento. Non cambia nulla per il caffè o il cacao importati dal Perù. Il prossimo riesame generale è previsto entro il 30 giugno 2030.

Cronologia: dal 2023 a oggi

  1. 29 giu 2023Entra in vigore il Regolamento (UE) 2023/1115. Doveva applicarsi dal 30 dicembre 2024.
  2. 19 dic 2024Primo rinvio, con il Regolamento (UE) 2024/3234: un anno in più, fino al 30 dicembre 2025, e fino al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese.
  3. 22 mag 2025La Commissione classifica i paesi in base al rischio. Il Perù è classificato a rischio standard; solo quattro paesi sono ad alto rischio.
  4. 19 dic 2025Secondo rinvio e semplificazione, con il Regolamento (UE) 2025/2650: 30 dicembre 2026 e 30 giugno 2027.
  5. 4 mag 2026Riesame di semplificazione della Commissione: mantiene le date, non propone modifiche al regolamento e annuncia miglioramenti al sistema di informazione (TRACES).
  6. giu 2026Riapre il sistema di informazione dell'UE (TRACES), con un ambiente di test e uno di produzione.
  7. 13 lug 2026La Commissione adotta il nuovo elenco dei prodotti e le nuove norme sul sistema di informazione.
  8. 17 lug 2026Entrano in vigore le nuove norme sul sistema di informazione (Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565): raggruppamento delle dichiarazioni, dichiarazione semplificata e numeri di riferimento di emergenza.
  9. 10 set 2026Proposta di escludere la Guyana francese dal regolamento, all'esame del Consiglio.
  10. 18 set 2026Entra in vigore il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, con il nuovo elenco dei prodotti.
  11. 15 ott 2026Ogni dichiarazione viene ora assegnata all'autorità competente del paese in cui è stabilito l'operatore: è l'ultima parte del Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565 a diventare applicabile.
  12. 30 dic 2026Inizia ad applicarsi alle grandi e medie imprese.
  13. 30 giu 2027Inizia ad applicarsi alle micro e piccole imprese.
  14. 30 dic 2027Scattano gli obblighi per i nuovi prodotti inclusi, come il caffè solubile.
  15. 30 giu 2030Prossimo riesame generale del regolamento.

Punti dorati: le prossime tappe.

Cosa è cambiato con la semplificazione

  1. Chi dichiara: solo l'operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell'UE presenta la dichiarazione di dovuta diligenza. Chi lo acquista e lo rivende in seguito non la presenta più; se non è una PMI, si registra nel sistema, e il primo della catena conserva il numero di riferimento della dichiarazione.
  2. Piccoli produttori: i micro o piccoli operatori primari dei paesi a basso rischio presentano una dichiarazione semplificata, una sola volta.
  3. Elenco dei prodotti: dal 18 settembre 2026 escono il cuoio, la maggior parte degli pneumatici rigenerati e alcuni articoli di gomma e sedili per veicoli. Entrano il caffè solubile, alcuni derivati dell'olio di palma come i saponi e le lingue di bovini congelate, soggetti agli obblighi dal 30 dicembre 2027.
  4. Costi: la Commissione stima che queste misure riducano di circa il 75 % il costo annuo della conformità, da 8,1 a 2,0 miliardi di euro.

Cosa significa per il caffè e il cacao del Perù

Il Perù è un paese a rischio standard. In quanto operatore, Lei esercita la dovuta diligenza completa e ha bisogno della geolocalizzazione di ogni appezzamento; la dichiarazione semplificata non si applica ai produttori peruviani.

Il caffè e il cacao che entreranno nell'UE dal 30 dicembre 2026 dovranno già essere conformi, e quegli acquisti si negoziano adesso. Per questo gli acquirenti chiedono già i dati ai loro fornitori.

Cosa fare adesso

  1. Chieda ai fornitori peruviani i dati di ogni appezzamento: un punto GPS fino a 4 ettari e il poligono completo se è più grande.
  2. Verifichi che nessun appezzamento sia stato deforestato dopo il 31 dicembre 2020.
  3. Raccolga un pacchetto di dati per spedizione, con il GeoJSON, per la Sua dichiarazione di dovuta diligenza in TRACES.

Prova l'app da campo

Maggiori dettagli nella nostra guida: EUDR e caffè peruviano.

Fonti ufficiali

Regolamento (UE) 2023/1115 (EUR-Lex) Regolamento (UE) 2024/3234: primo rinvio (EUR-Lex) Regolamento (UE) 2025/2650: secondo rinvio e semplificazione (EUR-Lex) Relazione della Commissione del 4 maggio 2026: riesame di semplificazione (PDF) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093: classificazione dei paesi in base al rischio (EUR-Lex) Regolamento delegato (UE) 2026/2102: nuovo elenco dei prodotti (EUR-Lex) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565: sistema di informazione (EUR-Lex) Proposta COM(2026) 661 sulla Guyana francese (Consiglio dell'UE) Commissione europea: pagina ufficiale del regolamento

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