EUDR · FAQ

FAQ EUDR: risposte alle domande più frequenti

Risposte brevi alle domande più comuni sul regolamento UE sulla deforestazione, con le fonti ufficiali in fondo alla pagina.

Aggiornato al 23 settembre 2026

Le basi

Cos'è l'EUDR?

È il Regolamento (UE) 2023/1115 sulla deforestazione. Stabilisce che caffè, cacao, palma da olio, soia, gomma, legno, bovini e i prodotti derivati elencati nel suo allegato I possano essere venduti nell'Unione europea o esportati dall'Unione solo se non provengono da terreni deforestati dopo il 31 dicembre 2020, sono stati prodotti legalmente e sono coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza.

Da quando si applica?

Dal 30 dicembre 2026 per i grandi e medi operatori e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese, ai sensi del Regolamento (UE) 2025/2650. I prodotti aggiunti dal Regolamento delegato (UE) 2026/2102, come il caffè solubile, sono soggetti agli obblighi dal 30 dicembre 2027.

Un nuovo rinvio dell'EUDR?

A settembre 2026 non c'è alcuna proposta in tal senso: il riesame presentato dalla Commissione europea il 4 maggio 2026 ha mantenuto le date e non ha proposto modifiche al regolamento. Seguiamo il tema nella cronologia dei rinvii.

Quali prodotti copre?

Sette materie prime (bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno) e i prodotti da esse derivati elencati nell'allegato I, ciascuno con il proprio codice HS: per esempio il caffè (0901), il cacao in grani (1801) o il cioccolato (1806). Se un prodotto non è nell'allegato I, l'EUDR non si applica. Per l'elenco completo, consulti l'allegato I dell'EUDR.

Deforestazione e appezzamenti

Cosa significa «a deforestazione zero»?

Che la materia prima sia stata prodotta su terreni che non sono stati deforestati dopo il 31 dicembre 2020. Per il regolamento, deforestazione significa conversione della foresta a uso agricolo. Se l'appezzamento era già coltivato a quella data, non c'è deforestazione anche se oggi ha alberi da ombra: i sistemi agroforestali contano come piantagioni agricole, non come foreste.

Basta un punto GPS o serve un poligono?

Per gli appezzamenti fino a 4 ettari basta un punto con almeno sei cifre decimali. Se l'appezzamento supera i 4 ettari, serve un poligono con il perimetro completo. Le coordinate si caricano nel sistema dell'UE in formato GeoJSON.

Si può mescolare caffè o cacao di più appezzamenti?

Sì, purché la dichiarazione includa la geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti da cui proviene il prodotto. Non è consentito invece mescolarlo con prodotto di origine sconosciuta: la Commissione europea chiarisce che il bilancio di massa non è ammesso. Se un appezzamento non è conforme, la sua produzione deve restare fuori dalla spedizione.

Chi fa cosa

Chi deve conformarsi: il produttore o l'importatore?

L'obbligo legale spetta all'operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell'UE, di solito l'importatore: è lui a presentare la dichiarazione di dovuta diligenza e a risponderne davanti alla propria autorità. Il regolamento non impone obblighi diretti ai produttori al di fuori dell'UE, ma senza i loro dati l'importatore non può presentare la dichiarazione.

Quali dati deve fornire la cooperativa o l'esportatore?

La geolocalizzazione di ogni appezzamento, la data o il periodo di raccolta, quali appezzamenti e quali quantità entrano in ogni spedizione, la prova dell'assenza di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e le prove di legalità richieste dalla legge peruviana, come i diritti d'uso del suolo.

Dove si presenta la dichiarazione?

Nel sistema di informazione dell'EUDR, che funziona all'interno di TRACES, la piattaforma della Commissione europea. L'operatore accede con EU Login e si registra con i dati dell'azienda e il numero EORI. Passo dopo passo: la dichiarazione di dovuta diligenza EUDR (DDS) in TRACES.

E il produttore di cioccolato o il torrefattore che acquista in Europa?

Se fabbrica o vende prodotti ottenuti da materie prime già coperte da una dichiarazione, è un operatore a valle e, dalla riforma di dicembre 2025, non presenta un'altra dichiarazione. Conserva i dati dei propri fornitori e clienti e, se non è una PMI, si registra nel sistema di informazione.

Rischio, certificazioni e sanzioni

Cosa implica il «rischio standard» del Perù?

Il Perù figura tra i paesi a rischio standard nella classificazione della Commissione europea (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093). Ciò significa dovuta diligenza completa: raccogliere le informazioni, valutare il rischio e attenuarlo quando non è trascurabile. Ogni anno le autorità devono controllare almeno il 3 % degli operatori che immettono sul mercato prodotti provenienti da paesi a rischio standard. La dichiarazione semplificata esiste solo per i micro o piccoli operatori primari dei paesi a basso rischio.

Basta una certificazione (biologica, equosolidale o altra) per essere conformi?

No. Le informazioni della certificazione e di altri sistemi di verifica da parte di terzi possono servire alla valutazione del rischio, ma non sostituiscono la dovuta diligenza dell'operatore. La geolocalizzazione di ogni appezzamento resta obbligatoria.

Quali sono le sanzioni?

Le stabilisce ciascuno Stato membro, ma devono comprendere sanzioni pecuniarie con un importo massimo pari almeno al 4 % del fatturato annuo dell'impresa nell'UE, la confisca dei prodotti e dei proventi ottenuti, l'esclusione da appalti e finanziamenti pubblici fino a 12 mesi e, in caso di violazioni gravi o ripetute, il divieto temporaneo di vendere o esportare quei prodotti.

Per quanto tempo vanno conservate le informazioni?

Cinque anni. Per tale periodo l'operatore conserva le informazioni e le prove relative a ciascun prodotto e il registro delle proprie dichiarazioni, e deve fornirli all'autorità su richiesta.

Come La aiuta Origen

Origen registra ogni appezzamento con lo smartphone, anche senza segnale, lo verifica su quattro fonti satellitari aperte e fornisce, per ogni spedizione, un GeoJSON pronto da caricare in TRACES, insieme al dossier di prove. Lei lo carica così com'è nella Sua dichiarazione.

Inizia con Origen

Fonti ufficiali

Regolamento (UE) 2023/1115 (EUR-Lex) Regolamento (UE) 2025/2650: secondo rinvio e semplificazione (EUR-Lex) Regolamento delegato (UE) 2026/2102: nuovo elenco dei prodotti (EUR-Lex) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093: classificazione dei paesi in base al rischio (EUR-Lex) FAQ della Commissione europea sull'EUDR, versione 5 (aprile 2026, PDF) Commissione europea: pagina ufficiale del regolamento

Sintesi informativa, non costituisce consulenza legale. Le regole dell'EUDR sono cambiate più volte; prima di prendere decisioni, verificare le fonti ufficiali.