EUDR · Allegato I

Allegato I dell'EUDR: quali prodotti e codici HS sono inclusi

L'allegato I del Regolamento (UE) 2023/1115 stabilisce quali prodotti rientrano nell'EUDR, ciascuno con il proprio codice del Sistema armonizzato (SA, più noto come codice HS). Questo è l'elenco in vigore, con le modifiche di dicembre 2025 e settembre 2026 e ciò che si aggiunge il 30 dicembre 2027.

Aggiornato al 23 settembre 2026

Come leggere l'allegato I

  • Le materie prime sono sette: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno.
  • Ognuna ha un elenco chiuso di prodotti con il relativo codice HS. Se un prodotto non è nell'elenco, l'EUDR non si applica, anche se contiene una di queste materie prime: un biscotto al cioccolato (1905) non rientra, mentre il cioccolato (1806) sì.
  • «ex» davanti a un codice significa che ne rientra solo una parte: per esempio il glicerolo (ex 2905 45), solo se ottenuto dalla palma da olio.
  • Non rientrano i prodotti fabbricati interamente con materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e che sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti.

Caffè e cacao: i codici che contano per il Perù

CodiceProdottoDal
0901Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè30 dic 2026*
2101 11 00Estratti, essenze e concentrati di caffè (caffè solubile)30 dic 2027
1801Cacao in grani, interi o franti, greggi o tostati30 dic 2026*
1802Gusci, pellicole (bucce) e altri residui di cacao, esclusi i rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE30 dic 2026*
1803Pasta di cacao, anche sgrassata30 dic 2026*
1804Burro, grasso e olio di cacao30 dic 2026*
1805Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti30 dic 2026*
1806Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao30 dic 2026*

* Per le micro e piccole imprese, dal 30 giugno 2027.

Gli altri prodotti dell'allegato I

Bovini

Animali vivi della specie bovina (ex 0102); carni fresche, refrigerate o congelate (ex 0201, ex 0202); frattaglie commestibili (ex 0206 10, ex 0206 22, ex 0206 29) e preparazioni e conserve di carni (ex 1602 50). Solo animali del genere Bos: non bufali né bisonti.

Palma da olio

Noci e mandorle di palmisti (ex 1207 10 00); olio di palma e di palmisti e loro frazioni (ex 1511, ex 1513 21, ex 1513 29); panelli e altri residui (ex 2306 60 00); glicerolo (ex 2905 45); acidi grassi, loro sali ed esteri (ex 2915 70, ex 2915 90) e acidi e alcoli grassi industriali (ex 3823 11 00, ex 3823 12 00, ex 3823 19, ex 3823 70 00). Solo la palma da olio del genere Elaeis, e solo se il prodotto ne è stato ottenuto.

Gomma

Gomma naturale (ex 4001); gomma mescolata non vulcanizzata (ex 4005, ex 4006); fili e corde (ex 4007); lastre, fogli e profilati (ex 4008); pneumatici nuovi (ex 4011); battistrada per pneumatici (ex 4012 90 30); camere d'aria (ex 4013); indumenti e guanti (ex 4015) e gomma indurita (ex 4017). Solo la gomma dell'albero Hevea brasiliensis.

Soia

Fave di soia, escluse quelle da semina (1201 90 00); farine (1208 10); olio (1507) e panelli e altri residui (2304).

Legno

Legna da ardere, carbone di legna, legno grezzo e segato, fogli da impiallacciatura, pannelli, compensati, imballaggi e altri lavori di legno (da 4401 a 4421); pasta di legno (ex 47); carta e cartone (ex 48); mobili per sedersi di legno e loro parti (ex 9401 31 00, ex 9401 41 00, ex 9401 61 00, ex 9401 69 00, ex 9401 80 00, ex 9401 91 90); mobili di legno (ex 9403 30, ex 9403 40, ex 9403 50, ex 9403 60, ex 9403 91) e costruzioni prefabbricate di legno (ex 9406 10 00). Sono esclusi il bambù e il rattan.

Cosa è stato escluso dall'allegato I

Il Regolamento (UE) 2025/2650 ha escluso libri, giornali e altri prodotti della stampa (capitolo 49). Il Regolamento delegato (UE) 2026/2102, in vigore dal 18 settembre 2026, ha escluso inoltre:

  • I cuoi e le pelli di bovini (4101, 4104 e 4107).
  • I nastri trasportatori (4010) e gli altri lavori di gomma vulcanizzata (4016).
  • Gli pneumatici rigenerati o usati e gli altri prodotti della voce 4012, tranne i battistrada (4012 90 30).
  • Le fave di soia da semina.
  • I sedili per aeromobili e autoveicoli.

Cosa si aggiunge il 30 dicembre 2027

Lo stesso Regolamento delegato aggiunge prodotti soggetti agli obblighi solo da quella data:

  • Il caffè solubile: estratti, essenze e concentrati di caffè (2101 11 00).
  • Le lingue di bovini congelate (ex 0206 21 00).
  • Altri derivati dell'olio di palma: oli idrogenati o modificati (ex 1516 20, ex 1518 00), glicerolo greggio (ex 1520 00), alcoli grassi (ex 2905 16, ex 2905 17 00, ex 2905 19 00), esteri dell'acido acetico (ex 2915 39), acidi oleico, linoleico e undecenoico (ex 2916 15, ex 2916 19 10), ammine, sali di ammonio quaternari e ammidi (ex 2921 19, ex 2923 90 00, ex 2924 19 00), saponi (ex 3401 11 00, ex 3401 20), altri prodotti chimici (ex 3824 99) e polieteri (ex 3907 29).

Cosa resta escluso anche con il codice giusto

  • I campioni di valore trascurabile che servono solo a procurare ordinazioni e i prodotti destinati a prove o analisi.
  • I rifiuti e, per molti codici, i prodotti usati o di seconda mano.
  • Gli imballaggi che accompagnano e proteggono soltanto un altro prodotto.
  • Il materiale pubblicitario o informativo di carta che accompagna un altro prodotto o viene distribuito gratuitamente, e la corrispondenza.
  • Per diversi derivati dell'olio di palma, quanto viene usato per fabbricare medicinali per uso umano o veterinario.

Cosa significa per il caffè e il cacao del Perù

Se importa caffè verde o tostato, cacao in grani o prodotti a base di cacao, questi rientrano nell'EUDR dal 30 dicembre 2026 (giugno 2027 per le micro e piccole imprese); il caffè solubile seguirà nel 2027. Poiché il Perù è un paese a rischio standard, Le serve la geolocalizzazione di ogni appezzamento per ogni spedizione.

Guide per prodotto: EUDR e caffè peruviano ed EUDR e cacao peruviano.

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Fonti ufficiali

Regolamento (UE) 2023/1115 (EUR-Lex) Regolamento (UE) 2025/2650: secondo rinvio e semplificazione (EUR-Lex) Regolamento delegato (UE) 2026/2102: nuovo elenco dei prodotti (EUR-Lex) Commissione europea: pagina ufficiale del regolamento

Sintesi informativa con descrizioni abbreviate; non costituisce consulenza legale. La classificazione esatta di ogni prodotto è stabilita nella nomenclatura combinata e nel testo del regolamento su EUR-Lex.