Che cos'è la dichiarazione semplificata
È una procedura che il Regolamento (UE) 2025/2650 ha aggiunto all'EUDR. Invece di presentare una dichiarazione di dovuta diligenza per ogni prodotto che immette sul mercato, il produttore che soddisfa i requisiti presenta un'unica dichiarazione, una sola volta, nel sistema di informazione dell'UE e riceve un identificativo che usa nelle vendite.
Può inoltre indicare l'indirizzo postale dei suoi appezzamenti al posto delle coordinate. Le regole per presentarla, aggiornarla e ritirarla sono stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565, in vigore da luglio 2026.
Chi può presentarla: le quattro condizioni
- È una persona fisica o una micro o piccola impresa.
- È stabilito in un paese classificato a basso rischio.
- Immette sul mercato dell'UE, o esporta, prodotti che ha coltivato, raccolto o allevato direttamente.
- Tali prodotti provengono da appezzamenti situati nello stesso paese.
Se manca anche una sola condizione, non c'è dichiarazione semplificata: si applica la normale dovuta diligenza, esercitata dall'operatore che immette il prodotto sul mercato dell'UE.
America Latina: chi è a basso rischio e chi no
La classificazione dei paesi è stabilita dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093. Solo quattro paesi sono ad alto rischio (Bielorussia, Corea del Nord, Myanmar e Russia); i paesi che non figurano nel suo elenco sono a rischio standard.
| Paese | Rischio | Dichiarazione semplificata? |
|---|---|---|
| Costa Rica, Cile, Uruguay | Basso | Sì, se il produttore è micro o piccolo |
| Perù | Standard | No |
| Colombia, Ecuador, Bolivia | Standard | No |
| Brasile, Messico | Standard | No |
| Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador | Standard | No |
La Commissione rivede periodicamente la classificazione. Se un paese cambia categoria, queste regole cambiano per i suoi produttori.
Cosa significa per il caffè e il cacao del Perù
Inoltre, ogni anno le autorità europee devono controllare almeno il 3 % degli operatori che si approvvigionano da paesi a rischio standard. Se viene controllato, Le servono dati d'origine che possa difendere.
Essere un piccolo produttore non cambia le date
La scadenza del 30 giugno 2027 riguarda le micro e piccole imprese che immettono il prodotto sul mercato dell'UE, non l'appezzamento. Se la Sua è una grande o media impresa, Le servono i dati degli appezzamenti dei fornitori per tutto ciò che importa dal 30 dicembre 2026.
Cosa fare adesso
- Chieda ai fornitori di rilevare ogni appezzamento con il GPS: un punto fino a 4 ettari e il poligono completo se è più grande.
- Verifichi che nessun appezzamento sia stato deforestato dopo il 31 dicembre 2020.
- Per ogni spedizione riceva il pacchetto di dati con il GeoJSON per la Sua dichiarazione in TRACES.
Come presentare la Sua dichiarazione in quanto importatore: la dichiarazione di dovuta diligenza EUDR (DDS) in TRACES. Date e ultime novità: rinvio dell'EUDR.
Domande frequenti
Un piccolo produttore peruviano può presentare la dichiarazione semplificata?
No. Possono presentarla solo i micro o piccoli operatori primari stabiliti in paesi a basso rischio, e il Perù è classificato a rischio standard.
La cooperativa peruviana presenta qualcosa nel sistema dell'UE?
No. La dichiarazione di dovuta diligenza è presentata dall'operatore che immette per primo il prodotto sul mercato dell'UE, di solito l'importatore. La cooperativa fornisce i dati degli appezzamenti.
Si può indicare l'indirizzo dell'appezzamento al posto delle coordinate?
Solo se il produttore ha i requisiti per la dichiarazione semplificata. Per il caffè e il cacao dal Perù, l'importatore ha bisogno della geolocalizzazione di ogni appezzamento con almeno sei cifre decimali.
Quali paesi dell'America Latina sono a basso rischio?
Costa Rica, Cile e Uruguay, tra gli altri. Perù, Colombia, Ecuador, Bolivia, Brasile, Messico, Honduras, Guatemala, Nicaragua ed El Salvador sono a rischio standard.
Fonti ufficiali
Regolamento (UE) 2025/2650: articolo 2, punto 15 bis, e articolo 4 bis (EUR-Lex) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1565: sistema di informazione e dichiarazione semplificata (EUR-Lex) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1093: classificazione dei paesi in base al rischio (EUR-Lex) Regolamento (UE) 2023/1115: articoli 2, 9 e 16 (EUR-Lex) Commissione europea: pagina ufficiale del regolamentoSintesi informativa, non costituisce consulenza legale. Prima di prendere decisioni, verificare sempre le fonti ufficiali.